Guida Completa al Codice Tributo 3918 per il Pagamento dell’IMU: Istruzioni e Applicazioni
Il codice tributo 3918 assume un ruolo cruciale nel contesto della fiscalità immobiliare italiana, essendo specificamente dedicato al pagamento dell’IMU per categorie di immobili non primarie. Con l’approssimarsi delle scadenze di pagamento, è fondamentale comprendere in dettaglio le implicazioni e le procedure associate a questo codice.
Che Cos’è il Codice Tributo 3918?
Il codice tributo 3918 è essenziale per il versamento dell’IMU relativo agli “altri fabbricati”, ovvero quegli immobili che non rientrano nella categoria dell’abitazione principale, esclusi anche i fabbricati di lusso identificati con i codici catastali A/1, A/8 e A/9. L’importanza di questo codice è rafforzata dalla necessità di una corretta applicazione delle norme fiscali vigenti, regolate dalla Legge di Bilancio 2020 e successive interpretazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Scadenze e Modalità di Pagamento
Per il 2022, le scadenze per il pagamento dell’IMU sono fissate al 16 giugno per l’acconto e al 16 dicembre per il saldo. Il modello F24 rimane lo strumento attraverso il quale effettuare il versamento, inserendo il codice tributo 3918 nella sezione dedicata agli “IMU e altri tributi locali”. Questo permette di specificare chiaramente la destinazione del pagamento all’interno del sistema fiscale comunale.
Chi non deve pagare l’IMU?
Dal 1° gennaio 2014 sono esenti dal pagamento dell’IMU i possessori delle abitazioni principali accatastate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e delle relative pertinenze. Quindi le uniche abitazioni principali per cui è ancora dovuta l’imposta sono quelle accatastate nelle cosiddette categorie “di lusso”: A/1, A/8 e A/9.
Per abitazione principale si intende l’immobile “nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. Ciò significa che mancando anche uno di questi due requisiti, dimora fisica o residenza anagrafica, l’immobile è automaticamente considerato come seconda casa, e in quanto tale soggetto a IMU.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono invece esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle medesime categorie. Ad esempio, nel caso di due pertinenze accatastate in C/2, l’esenzione dall’IMU vale soltanto per una.
L’IMU non deve essere pagata per i seguenti immobili
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
gli alloggi sociali;
la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l’unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
Dal 2016 infatti sono esenti dall’IMU anche i terreni agricoli ubicati nei Comuni elencati nella Circolare n. 9 del Ministero delle Finanze datata 14 giugno 1993. In più sono esenti i terreni agricoli:
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
ubicati nei Comuni delle isole minori indicati nell’allegato A della legge 448 del 2001;
a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
CodicI tributo IMU
Per il 2013 (e anni successivi) i Codici Tributo dell’IMU sono i seguenti:
3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune)
3914 terreni (destinatario il Comune)
3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune)
3918 altri fabbricati (destinatario il Comune)
3923 interessi da accertamento (destinatario il Comune) da utilizzare solo in caso di accertamenti
3924 sanzioni da accertamento (destinatario il Comune) da utilizzare solo in caso di accertamenti
3925 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”
3930 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”
Quando non va utilizzato il codice tributo 3918?
Se dovete versare l’IMU su altre tipologie di immobile, i codici sono, diversi.
Facciamo alcuni esempi.
Se possedete dei terreni agricoli, per pagare l’Imposta Municipale Unica, dovete usare il codice 3914.
Nel caso di area edificabile (o fabbricabile), nel modello F24 bisogna indicare il codice tributo 3916
Se dovete versare l’IMU per fabbricati di categoria D (opifici, alberghi, ospedali e case di cura con fine di lucro, ecc.), va utilizzato il codice tributo 3925.
Nei casi di pagamenti derivanti da accertamenti IMU, si devono utilizzare codice appositi.
Quando si versa il tributo 3918?
La scadenza dell’acconto IMU è al 16 giugno di ogni anno.
Il 16 dicembre(versamento del saldo).
Nel caso però in cui i suddetti termini coincidano con un giorno festivo o prefestivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo utile. Se la scelta ricade sulla rata unica, l’IMU va versata entro il 16 giugno.
Come si versa il tributo 3918?
Per mezzo del servizio presente nell’area riservata del soggetto passivo IVA presente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia delle Entrate).
Sezione modello F24 da compilare: ERARIO

Come compilare correttamente il modello F24 per il pagamento dell’IMU?
Cerchiamo di fare chiarezza su questo argomento attraverso esempi di compilazione e tutti i dettagli sull’utilizzo del codice tributo 3918 e dei successivi.
Come compilare il modulo F24 tributo 3918
Secondo le informazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, la compilazione del modello F24 nel caso in cui si debba utilizzare il codice 3918 è molto semplice, vediamo quali sono le caselle da compilare – bisognerà utilizzare la “Sezione IMU e altri tributi locali”:
- La prima colonna deve essere utilizzata per inserire il codice del comune in cui è situato l’immobile;
- Le caselle “Acc” e “Saldo” andranno barrate a seconda dei casi – “Acc” se il pagamento si riferisce all’acconto, “Saldo” se si riferisce al saldo. Vanno invece barrate entrambe le caselle se si decide di versare l’imposta in un’unica soluzione;
- Nella casella “Num. immob.” andrà inserito il numero di immobili per il quale si effettua il versamento;
- Nella casella relativa al codice tributo si inserirà il codice “3918”;
- Dopo aver inserito l’anno di riferimento – per esteso – si potrà inserire l’importo del pagamento nella casella “Importi a debito versati” e calcolare i totali – includendo eventuali importi a credito.
Importo: 3.000,00 Euro
Anno di imposta: 2024
Comune competente per l’imposta : Reggio Emilia
Numero immobili: 2
Pagamento in acconto
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| SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI | Id Operazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| codice ente/ |
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importi a credito | SALDO (G – H) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| codice comune | var | immob | mese rif. | riferimento | versati | compensati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -1 | H223 | -2 | -3 | -4 | X | -5 | -6 | 2 | -7 | 3918 | -8 | -9 | 2024 | -10 | 3.000,00 | -11 | |||||||||||||||||||||||||||
| Detrazione | TOTALE G | -12 | H | -13 | -14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Come compilare i campi dell’ F24
| (1) codice ente/codice comune: | Codice comune (Tabella dei Codici Catastali dei Comuni), nell’esempio H223 |
| (2) ravv.: | barrare la casella in caso di ravvedimento |
| (3) immob. variati: | barrare se sono intervenute variazioni per uno o più immobili che richiedono la presentazione della dichiarazione di variazione |
| (4) acc.: | barrare la casella se il pagamento si riferisce all’acconto |
| (5) saldo: | barrare la casella se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in un unica soluzione barrare entrambe le caselle |
| (6) numero immobili: | indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre), nell’esempio 2 |
| (7) codice tributo: | indicare 3918 |
| (8) rateazione/mese rif: | non compilare |
| (9) anno di riferimento: | Anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, nell’esempio 2023 |
| (10) importi a debito versati: | indicare l’importo a debito, nell’esempio 3.000,00 |
| (11) importi a credito compensati: | non compilare |
| (12) TOTALE G: | somma degli importi a debito indicati nella sezione IMU e Altri Tributi Locali |
| (13) TOTALE H: | somma degli importi a credito indicati nella sezione IMU e Altri Tributi Locali, non compilare se non sono presenti importi a credito |
| (14) SALDO (G-H): | indicare il saldo (TOTALE G – TOTALE H) |
| (15) detrazione: | non compilare |
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Sono una privato cittadino, che, deve assolvere al versamento del tributo IMU.
Il vostro articolo esaustivo e ben spiegato, mi ha dato la possibilità di muovermi in autonomia.