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Ritardato pagamento prima rata della rateizzazione: che succede?

Le conseguenze dell’omesso o tardivo pagamento della prima rata della rateazione sono particolarmente gravi. Il contribuente perde il beneficio della dilazione. con le seguenti conseguenze:

il piano di rateazione e l’adesione del contribuente è inefficace e come se non fosse mai stato portato a termine;
il contribuente è esposto a tutte le misure cautelari ed esecutive dell’agente della riscossione, potendo quindi subire un pignoramento, un fermo o un’ipoteca.

Quando decade la rateizzazione?

La decadenza della rateizzazione può avvenire in una delle seguenti ipotesi:

quando la prima rata non viene pagata entro 37 giorni dal ricevimento della comunicazione (30 giorni previsti per il pagamento + 7 di lieve ritardo)

per insufficiente versamento di una qualsiasi rata per una frazione superiore al 3% o, in ogni caso, a 10.000 €

se non si paga una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva.

Al verificarsi di uno di questi casi di decadenza, gli importi residui dovuti a titolo di imposta, sanzioni e interessi sono iscritti a ruolo.

Le sanzioni e gli interessi vengono ricalcolati in misura piena solo sulla residua imposta dovuta (cioè al netto della quota d’imposta già pagata) e non sull’intero ammontare dell’imposta indicata comunicazione.

L’art. 3 del decreto legislativo n. 159/2015, ha previsto alcune ipotesi di “lieve inadempimento”, al verificarsi delle quali non si decade dalla rateizzazione.

Se la rata viene versata per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro, si procede all’iscrizione a ruolo della frazione non pagata, dei relativi interessi e della sanzione commisurati all’importo non versato, ma non si perde il beneficio della rateizzazione.

Non si decade dalla rateizzazione se la rata viene versata con una “lieve tardività”:

non superiore a 7 giorni dalla scadenza, in caso di prima rata
entro il termine di pagamento della rata successiva, in caso di una rata diversa dalla prima.
In tal caso, si procede all’iscrizione a ruolo degli interessi e della sanzione, commisurati all’importo versato in ritardo e ai giorni di ritardo.

Nelle ipotesi di “lieve inadempimento” è possibile evitare l’iscrizione a ruolo versando, a titolo di ravvedimento, entro la scadenza della rata successiva, o entro 90 giorni in caso di ultima rata:

la frazione non pagata, gli interessi legali e la sanzione in misura ridotta, nei casi di insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro
gli interessi legali e la sanzione in misura ridotta, nei casi di tardivo versamento, non superiore a 7 giorni.
Le stesse disposizioni si applicano anche alle somme da versare a seguito del ricevimento delle comunicazioni riguardanti l’esito dell’attività di liquidazione effettuata sui redditi soggetti a tassazione separata, nonché delle comunicazioni relative alle liquidazioni periodiche Iva.

In caso di lieve inadempimento l’adesione rimane comunque. Quindi il contribuente non perde la rateazione. L’unica conseguenza è la necessità di pagare le sanzioni (15% per il ritardo e 30% per il carente versamento) e gli interessi legali (0,8% annuo) a decorrere dal primo giorno successivo dalla scadenza del termine di 20 giorni (dalla redazione dell’atto di adesione). Il contribuente può evitare l’iscrizione a ruolo dell’importo mancante ricorrendo al ravvedimento operoso, versandolo insieme alle sanzioni e agli interessi entro 90 giorni dalla scadenza.

Pagamento rata in ritardo all’ Agenzia Entrate

Dinanzi a un accertamento fiscale, il contribuente può presentare opposizione nei 60 giorni oppure pagare. In questo secondo caso, aderendo alle contestazioni mosse dall’Agenzia delle Entrate, si possono ricevere dei benefici, compreso il pagamento rateale. Prende il nome di accertamento con adesione, utilizzabile per i tributi erariali; per quelli locali, invece, è subordinato a una delibera dell’ente.

Le conseguenze del ritardo nel pagamento, dipendono dal momento in cui l’inadempimento si verifica. Dobbiamo, cioè, distinguere l’ipotesi del ritardato pagamento della prima rata da quello relativo alle rate successive.

Se il mancato pagamento riguarda una rata diversa dalla prima cosa succede?

Il mancato pagamento, anche di una sola rata (diversa dalla prima), o il pagamento effettuato oltre 3 mesi dalla scadenza, determinano l’automatica decadenza dal beneficio della rateazione.

L’Agenzia delle Entrate provvede subito ad iscrivere a ruolo le somme non riscosse, con sanzioni e interessi. La sanzione è del 45% sull’importo residuo dovuto a titolo di tributo.

Il ritardo nel pagamento di una rata e l’errore scusabile

 Una recente SENTENZA DEL 10/02/2021 N. 1337/10 – COMM. TRIB. REG. PER LA SICILIA
Rateizzazione e ritardo nel pagamento di una rata
I benefici della rateizzazione non cessano in caso di ritardo di un giorno nel pagamento di una sola rata. Lo dicono i giudici siciliani che, in linea con quanto deciso dalla CTP messinese, hanno respinto l’appello dell’Ufficio. Spiegano i giudici che, alla luce del combinato disposto dell’art. 13 del D. Lgs. 471/97 e art. 23 D.L. 98/11, i ritardi non superiore a 15 giorni non hanno effetti pregiudizievoli in relazione al beneficio della rateizzazione concessa al contribuente. La CTR palermitana segnala che il citato termine è stato, di recente, ulteriormente ampliato a 90 giorni in seguito all’entrata in vigore del D. L. 193/2015. Nel caso di specie il contribuente aveva tempestivamente pagato tutte le rate dovute meno la quarta, pagata con un giorno di ritardo, e aveva sospeso i successivi pagamenti in seguito alla notifica della cartella attestante la decadenza dalla rateizzazione.

Regole del rateizzo

Il contribuente può aderire alla richiesta di rateizzo di una cartella ricevuta presentando documenti e giustificazioni del proprio stato di difficoltà economica  Calcolo dell’ indice di liquidità. In tal caso, si ottiene una dilazione in 72 rate mensili (in tutto 6 anni), al tasso di interessi fissato dal ministero dell’Economia.

Invece, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica e per ragioni estranee alla propria responsabilità si può ottenere una rateazione straordinaria della durata massima di 120 rate (mensili).

La rateazione decade in caso di omesso pagamento di 8 rate anche non consecutive. In tal caso:

il debitore decade dal beneficio della rateazione ed è considerato in mora a partire dalla data di scadenza dell’ultima rata pagata (relativamente alla parte non ancora versata);
l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione;
si può presentare una nuova richiesta di rateazione se, all’atto della stessa, le rate già scadute sono integralmente saldate; in questo caso, il debito può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

Non è, prevista alcuna disciplina per il lieve inadempimento da ritardo. Qualche sentenza, ha giustificato il comportamento del contribuente colpevole di aver versato con un solo giorno di ritardo la rata del piano di dilazione. Viene così applicata, in via analogica, la disciplina per il caso di rateazioni con Agenzia Entrate. Ciò però non è previsto dalla normativa e la decisione è rimessa al singolo giudice.

Bull and bear

Ravvedimento operoso per rate omesse o per pagamento tardivo

Codici Tributo Ravvedimento operoso su Rate omesse Di Avviso Bonario

L’Agenzia delle Entrate con la pubblicazione della Risoluzione n. 132/E/2011 ha definito i codici tributo da utilizzare per effettuare il ravvedimento operoso su rate omesse di avviso bonario. I sotto indicati codici tributo devono essere indicati nella sezione Erario del modello F24. In particolare, deve essere riportato l’anno di riferimento del tributo omesso, riportato nell’avviso bonario che stai pagando.

I codici tributo da utilizzare per il ravvedimento sono:

Codice tributo 8929  “Ravvedimento su rate omesse di importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi dell’articolo 36-bis DPR n. 600/73 e 54-bis DPR n 633/72- art. 3-bis, comma 4-bis, Dlgs n 462/97  SANZIONE“;
Codice tributo 1980 – “Ravvedimento su rate omesse di importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi dell’articolo 36-bis DPR n. 600/73 e 54-bis DPR n. 633/72- art. 3-bis,c. 4-bis, Dlgs n 462/97 – INTERESSI“;
Codice tributo 8933  “Ravvedimento su rate omesse di importi rateizzati a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’articolo 36-ter DPR n. 600/73 – articolo 3-bis, comma 4-bis, Dlgs n 462/97  SANZIONE“;
Codice tributo 1983  “Ravvedimento su rate omesse di importi rateizzati a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’articolo 36-ter DPR n. 600/73 – art. 3-bis,c. 4-bis, D.lgs. n. 462/97  INTERESSI“.

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